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La previdenza complementare, spiegata semplice

Come funziona un fondo pensione dall'adesione alla rendita, cosa cambia con la riforma 2026 e quale fondo prevede il tuo contratto.

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Chi sei e come puoi aderire

Il percorso cambia a seconda del tuo lavoro. Scegli il tuo profilo:

Adesione collettiva (tramite CCNL)

La strada consigliata: se versi la tua quota minima, il datore è obbligato ad aggiungere la sua. Denaro in più che altrimenti non avresti.

Contributo del datore incluso
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L'adesione collettiva avviene tramite CCNL o accordo aziendale e dà accesso al fondo negoziale di categoria (es. Cometa, Fon.Te, Fonchim). Se versi la tua quota minima, il datore è obbligato a versare la sua: è denaro aggiuntivo che altrimenti non avresti.
Adesione individuale (di tua iniziativa)Nuovo 2026

Scegli liberamente un fondo aperto o un PIP, ma rinunci al contributo del datore previsto dal CCNL.

Niente contributo datore
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Aderisci di tua iniziativa a un fondo aperto o PIP, senza accordo collettivo. Perdi la quota datore prevista dal CCNL, ma mantieni TFR e deducibilità. Novità dal 1° luglio 2026: se parti da un'adesione collettiva e poi trasferisci a fondo aperto o PIP, mantieni il diritto al contributo del datore.
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Dove puoi versare

Con l'adesione collettiva accedi anche al fondo negoziale di categoria.

Fondo negoziale (di categoria)

Il fondo del tuo CCNL. Costi bassissimi e contributo del datore.

Costi minimi · ISC < 0,3%
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Istituito dagli accordi tra parti sociali, è riservato ai lavoratori di una categoria (via CCNL). Ha i costi più bassi del mercato (ISC spesso sotto lo 0,3%). Esempi: Cometa, Fon.Te, Fonchim, Laborfonds.
Fondo aperto

Di banche, SGR o assicurazioni. Aperto a tutti.

Costi medi · ISC 0,5–1,2%
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Istituito da banche, SGR o assicurazioni, è accessibile a tutti, sia in forma collettiva che individuale. Costi medi (ISC 0,5–1,2%). Esempi: Arca Previdenza, Amundi SecondaPensione.
PIP (piano individuale)

Polizza assicurativa previdenziale. Solo adesione individuale.

Costi più alti · ISC 1,5–3,5%
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Polizza assicurativa con finalità previdenziale, gestita da compagnie di assicurazione. Solo adesione individuale. Massima flessibilità ma costi in genere più alti (ISC 1,5–3,5%).

Con l'adesione individuale il fondo negoziale non è accessibile: restano fondo aperto e PIP.

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Fase di accumulo

Cosa versi e come cresce nel tempo.

ContribuzioneNuovo 2026

Quota tua + quota datore + TFR (6,91% della RAL). Deducibile fino a €5.300/anno.

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Se sei dipendente versi: quota tua (% da CCNL) + quota datore (% da CCNL) + TFR maturando (6,91% della RAL). Se sei autonomo versi liberamente quando e quanto vuoi. Dal 2026 la deduzione sale a €5.300/anno (da €5.164,57). Extra-deducibilità per neo-occupati post 2007: fino a €7.950/anno.
Linee di investimentoNuovo 2026

Garantita, obbligazionaria, bilanciata o azionaria: la scelta dipende da quanti anni mancano alla pensione.

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Ogni fondo offre più linee: Garantita (capitale protetto, rendimento basso), Obbligazionaria (rischio basso-medio), Bilanciata (mix), Azionaria (rischio e rendimento potenziale più alti). La scelta giusta dipende da quanti anni ti mancano alla pensione. Novità dal 1° luglio 2026: le adesioni automatiche confluiscono nel comparto life cycle, che riduce il rischio con l'avvicinarsi della pensione.
La tua posizione individuale

Contributi + rendimenti netti. Sempre intestata a te, portabile e trasmissibile agli eredi.

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È la somma dei contributi versati più i rendimenti netti maturati. È sempre intestata a te, portabile verso un altro fondo (dopo 2 anni di permanenza) e in caso di decesso va a eredi o beneficiari designati.
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Cosa ottieni

Prima della pensione e al momento della pensione.

Anticipazioni (prima della pensione)

Fino al 75% per salute o prima casa, fino al 30% per qualsiasi esigenza dopo 8 anni.

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Puoi prelevare prima della pensione: fino al 75% per spese sanitarie gravi (in qualsiasi momento), fino al 75% per acquisto o ristrutturazione della prima casa (dopo 8 anni), fino al 30% per qualsiasi esigenza (dopo 8 anni). Tassazione agevolata a ritenuta fissa.
RITA (ponte verso la pensione)

Se ti mancano 5 anni o meno alla pensione, puoi farti erogare la posizione in rate.

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La RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) ti eroga la posizione in rate fino alla pensione obbligatoria. Requisiti: cessazione dell'attività, almeno 5 anni di iscrizione al fondo e massimo 5 anni alla pensione (10 in caso di lunga inoccupazione).
Capitale in unica soluzioneNuovo 2026

Alla pensione puoi ritirare fino al 60% del montante in un colpo solo.

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Dal 1° luglio 2026 puoi ritirare fino al 60% del montante in un'unica soluzione (prima era il 50%); il resto va in rendita. Eccezione: se la rendita risultante è inferiore all'assegno sociale INPS, puoi chiedere il 100% in capitale.
RenditaNuovo 2026

Il resto diventa una integrazione mensile della pensione. Dal 2026 tre nuove formule più flessibili.

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Tipologie classiche: vitalizia semplice, reversibile, certa per un periodo minimo, con restituzione del capitale residuo. Nuove dal 1° luglio 2026: rendita a durata definita (anni = speranza di vita ISTAT), prelievi liberi, erogazione frazionata su almeno 5 anni (tassazione dal 20% al 15%).
Tassazione agevolataNuovo 2026

Sulla prestazione finale paghi dal 15% al 9% (dopo 35 anni di iscrizione). I rendimenti sono tassati al 20% invece del 26%.

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Sulla prestazione finale paghi il 15%, che scende dello 0,30% per ogni anno di iscrizione oltre il 15°, fino al minimo del 9% dopo 35 anni. I rendimenti del fondo sono tassati al 20% ogni anno (contro il 26% degli investimenti ordinari). Novità: con l'erogazione frazionata (almeno 5 anni) la tassazione separata parte dal 20% e scende fino al 15%.
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E per il datore di lavoro?

Versare il TFR al fondo non è un costo a fondo perduto.

Misure compensative (art. 10, D.Lgs. 252/2005)

Deduzione del 4–6% del TFR versato, esonero dello 0,20%, riduzione contributiva INPS dello 0,28% e niente rivalutazione TFR da pagare.

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L'art. 10 del D.Lgs. 252/2005 compensa il datore che versa il TFR al fondo: deduzione dal reddito del 6% del TFR versato (4% sopra i 50 dipendenti), esonero dal contributo al fondo di garanzia (0,20%), riduzione contributiva INPS (0,28%), niente rivalutazione TFR da pagare, quota datore interamente deducibile.

Ultimo aggiornamento: luglio 2026. Fonte: D.Lgs. 252/2005 e successive modifiche, Legge di Bilancio 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza finanziaria.

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